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Nel mio condominio sono stati eseguiti lavori di manutenzione straordinaria. L'impresa che ha effettuato i lavori ha minacciato di rivolgersi ad un legale se il condominio entro 30 giorni non provvedrà a corrispondere il saldo dovuto. Vi sono infatti alcuni condomini che non hanno ancora provvedto a versare le loro quote spettanti. Io che ho versato tutte le quote che mi sono state richieste dall'amministratore, posso stare tranquillo?
                                                              Alberto - Conversano (BA)


L'aver pagato puntualmente tutte le quote spettanti, non mette al sicuro il condomino da possibili sorprese così come annunciato dalla ditta che ha effettuato i lavori nel Suo condominio. Ogni condomino infatti è tenuto a contribuire alle spese necessarie  per la conservazione ed il godimento delle parti comuni dell'edificio, nonchè per la prestazione di servizi resi nell'interesse comune e comunque in proprozione ai valori millesimali della quota di proprietà.

 

Questo è un principio generale che la legge prevede e riguarda i rapporti fra singolo proprietario delle U.I. e condominio. Nel caso dei così detti terzi creditori, cioè di fornitori che hanno reso una prestazione al condominio e non sono stati pagati o sono stati pagati in parte, questi, avvalendosi del principio che tutti i condomini sono responsabili solidalmente per i debiti contrati dal condominio nell'interesse comune, possono chiedere anche ad un solo condomino il versamento dell'intero credito. Fatto salvo il diritto di quest'ultimo di richiedere, anche giudizialmente, agli altri condomini il rimborso di quanto anticipato, proprozionalmente ai valori millesimali di proprietà.

 

Non basta quindi aver pagato puntualemnte le proprie quote spettanti, ma bisogna accertarsi che tutti i condomini abbiano contribuito al pagamento di quanto loro dovuto e, nel caso, intraprendere azioni giudiziarie finalizzate al recupero delle quote dovute dai condomini morosi.

 

Leggi/Sentenze

(In materia di condomini morosi)

 

  • Articolo 1123 Codice Civile

  • Articolo 63 Disposizione di attuazione del C.C.

  • Cassazione n. 23994 del 27/ Dicembre/ 2004

  • Cassazione n. 14593 del 30/ Luglio/ 2004

  • Cassazione n. 12013 del 01/ Luglio/ 2004

  • Cassazione n. 6323 del 18/ Aprile/ 2003

  • Cassazione n. 13631 del 05/ Novembre/ 2001

  • Cassazione n. 1956 del 22/ Febbraio/ 2000


 

 

 

 

 

 

 

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