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NOVITA' FINANZIARIA 2 0 0 7


Condominio – Ritenuta 4% sui corrispettivi pagati per contratti di appalto dall'1.1.2007 – c. 43
L'Amministratore del Condominio (ovvero in mancanza i condomini) dovrà operare all'atto del pagamento una ritenuta d'acconto del 4 %, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi effettuate nell'esercizio d'impresa, anche se qualificabili come redditi diversi (quindi anche sui compensi occasionali).

 

INFORMATIVA IMPORTANTE

La Finanziaria 2007 ha decisamente complicato la gestione dei Condomini ed ha ingigantito le responsabilità dell'Amministratore.

La grande novità è che l'Art. 1 al comma 43 recita:

II Condominio, quale sostituto d'imposta, opera all'atto del pagamento una ritenuta del 4% a titolo di acconto dell'imposta sul reddito dovuta dal percipiente, con obbligo di rivalsa, sui corrispettivi dovuti per prestazioni relative a contratti d'appalto di opere o servizi, anche se rese a terzi o nell'interessi di terzi, effettuate nell'esercizio di impresa. Queste quattro righe hanno di colpo reso difficile sia l'attività degli Amministratori che quella dei fornitori di prodotti o servizi ai Condomini.

Ci scuseranno i "professionisti" dell'attività di Amministratore, che potrebbero darci lezioni sulla ritenuta d'acconto ma riteniamo doveroso cercare di informare soprattutto gli Amministratori non di professione che abitano all'interno del Condominio e che il più delle volte svolgono tale attività senza alcun compenso. Ci permettiamo, pertanto, di cercare di spiegare il significato di questa nuova "tegola" caduta sulle nostre spalle. Il sostituto d'imposta è colui il quale trattiene delle somme al professionista o al fornitore e le versa per suo conto allo Stato. Proviamo a fare un esempio:

1)        Se nel mese di gennaio 2007 il fornitore emette una fattura ad un Condominioper 110,00 (100,00+iva 10%= 110,00), l'Amministratore, per conto del Condominio, paga nello stesso mese allo stesso fornitore 106,00 e con CF24 versa, in via telematica o cartacea, entro e non oltre il 16 febbraio, direttamente allo Stato 4,00 quale anticipo delle imposte del medesimo fornitore.

2)        L'Amministratore deve poi certificare al fornitore, al quale ha operato la ritenuta d’acconto, che in quella data, per quella fattura, il Condominio ha versato 4,00 di anticipo delle sue imposte.

3)        Nel 2008 poi, l'Amministratore sempre per conto del Condominio dovrà Compilare il 770 per le
ritenute d'acconto versate nel 2007.

4)    Le sanzioni e gli interessi da pagare, ogni volta che si fa il minino errore, sono rispetto agli importi,
eccessivamente elevati.

Ci permettiamo evidenziare che anche se sulla fattura del fornitore non è evidenziata la ritenuta d'acconto, l'Amministratore è tenuto comunque ad effettuarla, pagando al fornitore stesso l'importo netto e versare la ritenuta del 4%. Il testo della finanziaria fa riferimento alla data del pagamento e non a quella della fattura per cui se l'Amministratore effettua nel 2007 il pagamento di fatture del 2006 o anche precedenti dovrebbe effettuare la ritenuta d'acconto.

E' evidente che, per il principio della competenza, sembrerebbe assurdo effettuare delle ritenute su fatture ante-Finanziaria ma ad oggi, in attesa di chiarimenti da parte del Governo, è così.


A breve ulteriori aggiornamenti, tornate a visitarci


 

 

 

 

 

 

 

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