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di Mimmo Scagliusi via F.A.Pace I n° 31 · 70044 Polignano a Mare (Bari) Tel.: 333.13.92.706 - 329.612.50.18 - e-mail: info@soscasaonline.com |
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Polizza di assicurazione R.C. Professionale per Amministratori Condominiali ed Immobiliari associati A.N.A.C.I.
Polizza n. 548423390 Codice Ramo 050/02 Codice Prodotto 35601 Codice Rischio 053080 Effetto ore 24 del 31.03.2004 Scadenza ore 24 del 31.03.2005 Scadenza 1ª rata ore 24 del 30.06.2004 Durata del contratto: anni 1 giorni == mesi == Frazionamento trimestrale Agenzia di GENOVA Codice Agenzia 375 Polizza soggetta a regolazione premio : x SI p NO Contraente A.N.A.C.I. Associazione Nazionale Amministratori Condominiali e Immobiliari Codice Fiscale 04846741009 Indirizzo Via Cola di Rienzo, 111 località Roma Provincia RM CAP 00100 Elementi rischio fluttuante : N. minimo Associati = 5000 il premio annuo imponibile non potrà essere inferiore a 106.398,21 Massimale assicurato per ciascun iscritto A.N.A.C.I. : 774.685,35 = per ogni sinistro e per anno assicurativo
Agli effetti dellart.1341 e 1342 del C.C. il sottoscritto dichiara di approvare specificamente le disposizioni degli articoli seguenti delle Norme : Art. 5 Recesso in caso di sinistro Art. 6 Proroga dellassicurazione Art. 8 Foro competente - Art. 11 Validità temporale delle garanzie Art. 13 Esclusioni Art. 17 Clausola arbitrale Art. 24 Denuncia dei sinistri. IL CONTRAENTE
Il Contraente, dopo aver esaminato attentamente linformativa fornita dalla Società ai sensi dellart.10 L.n.675/96 ed aver preso visione dei diritti attribuiti dallart.13 della legge stessa, in relazione ai propri dati personali e sensibili esprime il consenso:
al trattamento, alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 (lett.a) dellinformativa, al trasferimento verso i paesi indicati al punto 8 dellinformativa, in relazione alle finalità di cui al punto 2, lettere A) e B) dellinformativa stessa IL CONTRAENTEAl trattamento ed alla comunicazione ai soggetti indicati al punto 6 (lett.b) dellinformativa, in relazione alla finalità di cui al punto 2, lettera C) dellinformativa stessa IL CONTRAENTE Emessa in Genova il 31.03.2004 in tre esemplari ad un solo effetto Limporto di .32.277,57 dovuto alla firma della presente polizza è stato pagato a mani del sottoscritto oggi e registrato a Foglio Cassa n. del LAgente La presente polizza è composta da n. 11 pagine compresa la presente.
Nota informativa per i Contratti di Assicurazione Danni Rami Elementari
Informazioni relative alla Società: La Società Carige Assicurazioni S.p.A. è autorizzata allesercizio dellattività assicurativa con Decreto del Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato del 27.3.63 (G.U. del 6.4.63 n. 93). Il contratto è concluso con la Sede Legale della Società sita in: Italia - Viale Certosa n. 222 - 20156 Milano.
Informazioni generali sul contratto Legge applicabile
Ai sensi dell'Art. 123 del Decreto Legislativo 175/95 le parti potranno convenire di assoggettare il contratto ad una legislazione diversa da quella italiana, salvi i limiti derivanti dallapplicazione di norme imperative nazionali obbligatorie previste dallordinamento italiano.
Il Contraente
dichiara di aver ricevuto dalla società preventivamente alla sottoscrizione del presente
contratto di assicurazione la Nota Informativa redatta ai sensi e per gli
effetti dellart. 123 n. 175 del 17.3.95. IL CONTRAENTE
La nostra Società propone di applicare al contratto che verrà stipulato la legislazione italiana. Reclami in merito al contratto Qualora le parti avessero scelto di applicare al contratto la legislazione italiana, eventuali reclami in merito allo stesso potranno essere rivolti allISVAP - Divisione RCA - Reclami e tutela del Consumatore - Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma. Nel caso in cui la legislazione scelta dalle parti sia diversa da quella italiana, gli eventuali reclami in merito al contratto dovranno essere rivolti allautorità di vigilanza del paese la cui legislazione è stata prescelta. In tal caso lISVAP faciliterà le comunicazioni tra lAutorità competente ed il Contraente.
Termini di prescrizione dei diritti derivanti dal contratto I diritti derivanti dal contratto di assicurazione si prescrivono entro un anno dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda, ai sensi dell'Art. 2952 c.c. NellAssicurazione di Responsabilità Civile Diversi, il termine di un anno decorre dal giorno in cui il terzo ha richiesto il risarcimento allAssicurato o ha promosso contro questo lazione.
Si richiama lattenzione del Contraente sulla necessità di leggere attentamente il contratto prima di sottoscriverlo.
Informativa ai sensi dellArt. 10 della legge n. 675/96
Ai sensi dell'Art. 10 della Legge 31.12.1996, sulla Tutela delle persone e di altri soggetti rispetto al trattamento dei dati personali (di seguito denominato Legge), vi informiamo di quanto segue:
1. FONTE E NATURA dei dati personali
I suoi dati personali in possesso della Società sono raccolti direttamente presso la clientela ovvero presso terzi, come ad esempio in occasione di stipula di contratto a favore di un terzo. I dati personali raccolti dalla Società possono includere anche quei dati che la Legge definisce sensibili: tali sono i dati relativi allo stato di salute, alle opinione religiose, ovvero alladesione a sindacati, partiti politici e a qualsivoglia organizzazione o associazione.
2. finalità del trattamento dei dati I Suoi dati personali sono trattati nellambito della normale attività della Società, in relazione alle seguenti finalità:
A) finalità connesse alladempimento di obblighi previsti da leggi, regolamenti e dalla normativa comunitaria, nonché di disposizioni impartite da autorità a ciò legittimate dalla legge e da organi di vigilanza e di controllo (es. antiriciclaggio, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazioni Civili, ecc.);
B) finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti e di gestione e liquidazione dei sinistri attinenti esclusivamente allesercizio dellattività assicurativa e riassicurativa, a cui la Società è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;
C) finalità di informazione e promozione commerciale dei prodotti e/o servizi della Società.
3. modalità deL trattamento dati
In relazione alle indicate finalità, il trattamento dei Suoi dati è effettuato a mezzo delle operazioni indicate allArt. 1 comma 2, lettera b), della Legge (raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, elaborazione, modificazione, selezione, estrazione, raffronto, utilizzo, interconnessione, blocco, comunicazione/ diffusione, cancellazione e distruzione). Dette operazioni sono effettuate nel rispetto delle norme vigenti, a mezzo di strumenti informatici e/o telematici e/o manuali, con logiche strettamente correlate alle finalità sopra indicate e con ladozione delle misure di protezione necessaria ed adeguate per garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati trattati.
4. Conferimento dei dati
Il conferimento dei Suoi dati personali è: a) obbligatorio in base a legge, regolamento o normativa comunitaria, in relazione alla finalità di cui al precedente punto 2, lettera A). b) strettamente necessario per la conclusione di nuovi rapporti contrattuali e/o per la gestione ed esecuzione dei rapporti giuridici in essere e/o per la gestione e liquidazione dei sinistri, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera B). c) facoltativo, in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
5. Rifiuto di conferimento dei dati
Il Suo rifiuto di conferire i dati personali: nei casi di cui al precedente punto 4, lettere a) e b), comporterebbe limpossibilità di concludere od eseguire i relativi contratti di assicurazione e/o di gestire e liquidare i relativi sinistri; nel caso di cui al precedente punto 4, lettera c), non produrrebbe alcuna conseguenza sui rapporti giuridici in essere o in corso di costituzione, ma potrebbe precludere la possibilità di svolgere attività di informazione e di promozione commerciale di prodotti e/o servizi della Società.
6. Comunicazione dei dati
I Suoi dati personali possono essere comunicati per le finalità di cui al precedente punto 2, lettera A) e B), ai seguenti soggetti:
a) - ISVAP, Ministero dellIndustria, del Commercio e dellArtigianato, CONSAP, UCI, Commissione di Vigilanza sui fondi pensione, Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale ed altre banche dati nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio: Ufficio Italiano Cambi, Casellario Centrale Infortuni, Motorizzazione Civile e dei Trasporti in concessione); - organismi associativi (ANIA) e consortili propri del settore assicurativo; - soggetti appartenenti al settore assicurativo, quali assicuratori, coassicuratori e riassicuratori. - agenti, subagenti, produttori di agenzia, mediatori di assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti di assicurazione (ad esempio: - banche e SIM); - legali, periti e consulenti; - società di servizi a cui siano affidati la gestione, la liquidazione ed il pagamento dei sinistri; - società di servizi informatici o di archiviazione;
b) - società del gruppo di appartenenza (società controllanti, controllate e collegate, anche indirettamente, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge). In ogni caso i Suoi dati sensibili possono essere comunicati nei limiti strettamente pertinenti alle finalità indicate al precedente punto 2, lettere A) e B).
7. Diffusione dei dati
I Suoi dati personali non sono oggetto di diffusione.
8. Trasferimento dei dati allestero
Nello svolgimento della propria attività, la Società si avvale anche di soggetti situati allestero per effettuare le attività relative alla Riassicurazione. Il trasferimento allestero può riguardare anche dati sensibili, in relazione al perseguimento delle finalità di cui al precedente punto 2, lettera B). In ogni caso, non è previsto trasferimento allestero di Suoi dati in relazione alle finalità di cui al precedente punto 2, lettera C).
9. Diritti dellinteressato
LArt. 13 della Legge conferisce ad ogni interessato taluni specifici diritti (che possono essere esercitati anche da soggetti o associazioni espressamente delegati per iscritto dallinteressato, ed inoltre, in caso di morte dello stesso, da chiunque vi abbia interesse).
In tal senso, in quanto Interessato, Lei ha diritto:
- di ottenere dal Titolare la conferma dellesistenza di dati personali che La riguardano e la comunicazione in forma intelligibile dei dati stessi; - di conoscere lorigine dei dati, nonché la logica e le finalità su cui si basa il trattamento; - di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge nonché laggiornamento, la rettifica o, se vi è interesse, lintegrazione dei dati; - di opporsi per motivi legittimi, al trattamento dei dati personali previsto a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario.
10. Titolare e responsabile del trattamento
Titolare del trattamento dei Suoi dati personali è CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. Responsabile del trattamento dei Suoi dati personali è la persona designata ai sensi della Legge e il cui nominativo è disponibile presso la Sede della Società e presso lUfficio del Garante.
Definizioni Ai seguenti termini le parti attribuiscono il significato qui precisato :
- per Assicurazione : il contratto di assicurazione; - per Assicurato : il soggetto il cui interesse è protetto dallassicurazione - per Polizza : il documento che prova lassicurazione; - per Contraente : il soggetto che stipula lassicurazione; - per Società : limpresa assicuratrice CARIGE ASSICURAZIONI S.p.A. - per Rischio : la probabilità che si verifichi il sinistro e lentità dei danni che possono derivarne - per Sinistro : il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata la garanzia assicurativa; - per Indennizzo : la somma dovuta dalla Società in caso di sinistro;
Norme che regolano lAssicurazione in generaleArt. 1- Dichiarazioni relative alle circostanze del rischioLAssicurato è sollevato dallobbligo di dichiarare circostanze che influiscano sulla valutazione del rischio.Art. 2 - Altre assicurazioniIn caso di sinistro lAssociato A.N.A.C.I. assicurato deve comunicare per iscritto alla Società lesistenza, al momento dello stesso, di altre assicurazioni per lo stesso rischio, stipulate a titolo individuale, o collettivamente dalla sede provinciale A.N.A.C.I. di appartenenza. LAssicurato inoltre deve darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri (art. 1910 Cod. Civ.).
Art. 3 - Pagamento del premio e decorrenza della garanzia Lassicurazione ha effetto dalle ore 24 del giorno indicato in polizza se il premio o la rata di premio sono stati pagati, altrimenti ha effetto dalle ore 24 del giorno di pagamento. Se lAssicurato non paga i premi o le rate di premio successive, lassicurazione resta sospesa dalle ore 24 del 30° giorno del pagamento, ferme le successive scadenze (art. 1901 Cod. Civ.) Il premio è sempre determinato per periodi di assicurazione di un anno, salvo il caso di contratti di durata inferiore. I premi devono essere pagati allAgenzia alla quale è assegnata la polizza oppure alla Società.
Art. 4 - Modifiche dellassicurazioneLe eventuali modifiche dellassicurazione devono essere provate per iscritto.
Art. 5 - Recesso in caso di sinistroDopo ogni sinistro e fino al 60° giorno del pagamento o rifiuto dellindennizzo, la Società può recedere dallassicurazione del singolo Associato con preavviso di 90 giorni. In tale caso essa, entro 15 giorni dalla data di efficacia del recesso, rimborsa parte del premio, al netto dellimposta, relativa al periodo di rischio non corso.
Art. 6 - Proroga dellAssicurazioneIn mancanza di disdetta, mediante lettera raccomandata spedita almeno un mese prima della scadenza dellassicurazione, questultima è prorogata di un anno.
Art. 7 - Oneri fiscali Gli oneri fiscali relativi allassicurazione sono a carico dellassicurato.
Art. 8 - Foro competente Il foro competente deve intendersi quello di Roma
Art. 9 - Rinvio alle norme di leggePer tutto quanto non è qui diversamente regolato, valgono le norme di legge.
Norme che regolano lassicurazione R.C. degli Amministratori di Stabili
Art. 10 - Descrizione del rischioLa Società assicura il risarcimento delle somme (capitale, interessi e spese) che lassicurato sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di legge, anche a causa di colpa grave, per danni patrimoniali cagionati colposamente a terzi, compresi i clienti, nellesercizio dellattività di amministratori di condomini e di immobili compresa anche tramite studio associato svolta nei modi e nei termini previsti dal codice civile e dalle leggi o regolamenti e usi vigenti, in conseguenza di violazione da parte dellAssicurato dei doveri professionali purché lAssicurato al momento del fatto sia iscritto all A.N.A.C.I Associazione Nazionale Amministratori Condomini e Immobili.
Sono comprese in garanzia le attività di seguito riportate a puro titolo esemplificativo e non riduttivo: - stipulazione e/o amministrazione, gestione e esazione di affittanze; - appalti di lavori o fornitura concernenti la manutenzione ordinaria e straordinaria degli immobili, nonché quale committente dei lavori di ordinaria e straordinaria manutenzione; - pratiche amministrative varie nei confronti degli Uffici Pubblici, esclusi eventuali danni derivanti da omissioni e/o ritardi di pagamento nei confronti di Enti Pubblici; - danni causati a terzi in espletamento di incarichi di natura giudiziale; - danni causati da dipendenti, collaboratori in genere, coadiutori, consulenti, corrispondenti, domiciliatari, sostituti di concetto; - lespletamento delle funzioni di amministratore di proprietà immobiliari comunque; - i danni conseguenti, a perdita, distruzione o deterioramento di atti o di titoli, non al portatore anche se derivanti da furto, rapina o incendio; - attività di servizi di informatica; - attività di elaborazione, acquisizione dati, codifica, registrazioni, microfilmatura, lettura ottica; - attività di gestione procedura sostituti di imposta;
Attività relativa ad adempimenti previsti per amministratori:
- dal D. Lgs. n. 626 del 19/09/94 - normativa sicurezza lavori; - dal D. Lgs. n. 494 del 14/08/96 - normativa sicurezza cantieri; - dal D. Lgs. n. 449 del 27/12/97 - finanziaria 1998 agevolazioni fiscali; - dalla Legge n. 46/90 del 05/03/90 - sicurezza impianti - dalla Legge n. 675 del 31/12/96 - divulgazione informazioni.
Nonché per ogni altro adempimento a carico dellamministratore dovuto allentrata in vigore di nuove leggi o disposizioni emesse durante la durata della presente polizza.
Art.11 - Validità temporale della garanziaLassicurazione è valida per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta allAssicurato nel corso del periodo di efficacia dellassicurazione, purché riferite a fatti colposi risalenti ad un periodo non superiore a due anni antecedente la data di effetto della presente polizza. Sono inoltre valide le richieste di risarcimento per denunce di sinistro pervenute alla società entro due anni dalla cessazione del presente contratto (periodo di osservazione), purchè siano riferite ad azione che abbia avuto origine durante la validità del contratto stesso. In ogni caso la garanzia è prestata entro il limite del massimale indicato nella presente polizza, con esclusione di qualsiasi cumulo di massimale. Lassicurazione perde validità ed efficacia nel caso emerga la non veridicità delle dichiarazioni rese dallAssicurato alla stipula del contratto assicurativo in ordine: a) allassenza, allatto della stipula stessa, di richieste di risarcimento danni da lui conosciuti; A tal fine lAssicurato dichiara di non essere a conoscenza di fatti suscettibili di originare richieste di risarcimento nei loro confronti al momento della stipulazione del contratto.
Art. 12- Scoperto e franchigia Fermo che la Società non risponde oltre i massimali indicati in polizza che rappresentano il limite di risarcimento per ogni sinistro e per ogni Associato ANACI la garanzia è prestata previa applicazione di una franchigia fissa per sinistro di 750,00.= . Il massimale si intende riferito a sinistri conseguenti a comportamenti colposi posti in essere nel medesimo anno assicurativo.
Art. 13 - Esclusioni La garanzia non vale : - per omissioni e/o ritardi nelle stipulazioni, modifiche, variazioni di polizze di assicurazioni di assicurazioni private; - per omissioni e/o ritardi nel pagamento di assicurazioni private; - per danni da sanzioni di natura fiscale, le multe e le ammende inflitte ai Clienti dellAssicurato per errori imputabili allAssicurato stesso; - per danni derivanti ad omissioni o ritardato pagamento di oneri dovuti ad Enti Pubblici o per altri adempimenti periodici (Bollette, diritti comunali, contributi vari, ecc.);
Art. 14 - R.C. del Committente Ex. Art. 2049 Cod. Civ. La Società si obbliga a tenere a tenere indenne lAssociato assicurato di quanto questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento, (capitale, interessi e spese) quale civilmente responsabile ai sensi dellart. 2049 Cod. Civ. nella sua qualità di Committente dei suoi dipendenti in relazione alla guida di autovetture, ciclomotori motocicli, purché i medesimi non siano di proprietà od in usufrutto allAssicurato od allo stesso intestati al P.R.A. ovvero a lui locati. La garanzia vale anche per i danni corporali cagionati alle persone trasportate. E fatto salvo in ogni caso il diritto di surrogazione della Società nei confronti dei responsabili. Questa estensione di garanzia è prestata con lapplicazione di una franchigia fissa di . 258,23 per ogni sinistro e vale entro i limiti territoriali dello Stato italiano, della Città del Vaticano e della Repubblica di San Marino.
Art. 15 - Conduzione dello studio professionale, uffici centrali e periferici, unità di vendita mobili e precarie. La garanzia comprende altresì la responsabilità civile derivante allassicurato ai sensi di legge per danni involontariamente cagionati a terzi (compresi i clienti) per morte, lesioni e danneggiamenti a cose in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi in relazione alla conduzione e/o proprietà dei locali adibiti a studio professionale e delle attrezzature ivi esistenti, compresi i danni arrecati a terzi da collaboratori, sostituti di concetto o dai dipendenti in genere, compresi errori di elaborazione dati mediante lutilizzo di hardware e software usati esclusivamente per lo svolgimento delle seguenti attività :acquisizione di dati, registrazione, trascrizione e verifica di informazioni fornite da clienti o da centri di raccolta su idonei supporti (nastri, dischi, ecc) propri e/o di terzi e secondo le modalità ed i tracciati concordati con i clienti, e le eventuali necessarie operazioni di codifica e controlli con uso di ogni necessaria apparecchiatura, procedura e metodo, ivi compresa la microfilmatura e la lettura ottica. Questa specifica garanzia è prestata fino alla concorrenza, per ogni sinistro, di un importo pari al massimale indicato, qualunque sia il numero delle persone decedute o che abbiano sofferto danni a cose di proprietà, senza lapplicazione dello scoperto previsto dalle presenti condizioni particolari, compresi il rischio di organizzazioni di assemblee e/o locali esterni.
Art. 16 - Gestione delle vertenze di danno Spese legali La Società assume a proprio carico, fino alla concorrenza di un quarto del massimale convenuto (art.1917 Cod. Civ.), comunque con il massimo di 25.822,85, lonere relativo ad ogni spesa giudiziale - in ogni stato e grado avanti a qualsiasi sede od autorità - nonché extragiudiziale e peritale per la tutela degli interessi dellAssicurato da pretese di terzi in conseguenza ad un fatto involontario inerente allattività professionale dichiarata, dal quale traggono origine richieste di danno che diano luogo a vertenze da fatti coperti dalla garanzia della presente polizza. Anche in caso di tacitazione delle parti lese, la Società assiste lAssicurato fino ad esaurimento del giudizio in corso allatto della tacitazione stessa; nel caso in cui in sede penale la tacitazione avvenga durante la fase istruttoria e vi sia rinvio a giudizio dellimputato, lassistenza legale è fornita ad esaurimento del primo grado di giudizio. LAssociato assicurato potrà indicare alla Società il nominativo di un legale che risieda nel luogo ove ha sede lufficio giudiziario competente a conoscere la controversia; lincarico professionale al legale indicato dallAssicurato verrà conferito esclusivamente dalla Società e lAssicurato rilascerà al suddetto legale la necessaria procura. Qualora la Società non ritenesse di accogliere listanza dellAssicurato, sarà facoltà dello stesso affiancare un proprio legale a quello scelto dalla Società, senza che questo ne derivi pregiudizio di ogni sorta. Le stesse disposizioni si applicano anche per la scelta del consulente, del perito o del tecnico.
Art. 17 - Clausola arbitrale In caso di divergenze tra le parti sulla natura dellerrore professionale e sullammissibilità del danno, le parti si obbligano a conferire con scrittura privata, mandato di decidere, se siano dovuti risarcimenti a termini della presente polizza ad un collegio arbitrale composto da un esperto nominato dallAssicurato e da un terzo nominato di comune accordo. In caso di divergenza, la scelta del terzo arbitro verrà demandata al Presidente del Collegio dei Probiviri dell A. N. A. C. I.. Ciascuna delle Parti sostiene le proprie spese e remunererà larbitro da essa designato, contribuendo per la metà delle spese di competenza del terzo arbitro. Le decisioni del collegio sono prese a maggioranza di voti, con dispensa di ogni formalità di legge e sono obbligatorie tra le parti anche se uno degli arbitri si rifiuta di firmare il relativo verbale.
Art. 18 - R. C. verso dipendenti Inail e non Inail - Clausola danno biologico La Società si obbliga a tenere indenne il Contraente/Assicurato, purchè in regola, al momento del sinistro, con gli obblighi dell'assicurazione di legge, di quanto questi sia tenuto a pagare, a titolo di risarcimento (capitali, interessi e spese) quale civilmente responsabile: 1. ai sensi degli art. 10 e 11 del D. P. R. 30 giugno 65 n°1124, per gli infortuni sofferti da prestatori di lavoro da lui dipendenti o parasubordinati (art. 5 del D.Lgs n. 38 del 23 febbraio 2000) preposti alle attività per le quali è prestata l'assicurazione; 2. ai sensi del Codice Civile a titolo di risarcimento di danni non rientranti nella Disciplina del D.P.R. 30 giugno 1965 n. 1124 de del D.L. 23 febbraio 2000 n. 38 e successive modificazioni, cagionati ai prestatori di lavoro di cui al precedente punto 1) per morte e per lesioni personali da infortunio dalle quali sia derivata un'invalidità permanente. La Società riconosce ai dipendenti dellAssociato assicurato non soggetti allassicurazione obbligatoria Inail la qualifica di Terzi, ammettendoli ai benefici della garanzia qualora risulti che dette persone siano rimaste vittime di infortunio in occasione di servizio per fatto imputabile alla responsabilità civile dellAssicurato e sempre che la causa dellinfortunio non sia riconducibile alla parte lesa.
Art. 19 - Premio annuo minimo e regolazione Associati (Assicurati) La presente copertura assicurativa opera per tutti gli Associati risultanti dallelenco associati che la Contraente presenta allatto del pagamento della prima rata di premio e che forma parte integrante della polizza stessa. A fronte di quanto sopra viene convenuto il premio minimo annuo dovuto, in base alla presente polizza, di 129.114,22 imposte comprese, che verrà conguagliato entro 60 giorni dal termine del periodo assicurativo in base al numero degli Associati che, a quella data, risulteranno iscritti nei registri della Contraente, tenendo presente che è stato fissato un premio di 25,82 imposte comprese pro capite. I nuovi Associati saranno automaticamente coperti dallassicurazione dalla data della loro iscrizione sino alla scadenza del periodo di copertura assicurativa senza che sia necessaria alcuna comunicazione da parte della Contraente. Si intendono Associati anche gli iscritti nellelenco speciale previsto dallarticolo 3.1 dello Statuto A.N.A.C.I.. Per lidentificazione di tali persone si farà riferimento alle risultanze dei libri dellamministrazione del Contraente, libri che questi si obbliga a esibire in qualsiasi momento insieme ad ogni altro documento probatorio in suo possesso, a semplice richiesta delle persone incaricate dalla Società di fare accertamenti e controlli.
Art. 20 Coesistenza di altre assicurazioni Qualora i rischi assicurati con la presente polizza risultassero già coperti da garanzia assicurativa stipulata dalla contraente o da singoli associati ANACI, in caso di sinistro, la presente assicurazione, nei limiti dei massimali previsti si intenderà operante sempre a primo rischio.
Art. 21 - Massimale Il massimale indicato in polizza di 774.685,35 deve intendersi prestato per ogni iscritto allassociazione Contraente.
Art. 22- Iscrizione allAlbo Rimane convenuto tra le parti che, qualora venisse istituito un Albo professionale legalmente riconosciuto, la copertura di cui al presente contratto si intenderà tacitamente non rinnovabile alla scadenza se lAssicurato, entro tale data, non presenti idonea certificazione di iscrizione allalbo stesso.
Art. 23 - Estensione territoriale Lassicurazione vale per le richieste di risarcimento originate da comportamento commissivo od omissivo posto in essere nel territorio della Comunità Economica Europea.
Art. 24- Attività associativa La presente copertura deve intendersi operante ai sensi di legge anche per la attività svolte dallAssicurato quale dirigente dellAssociazione A.N.A.C.I che rappresenta amministratori di condominio e immobili: - nella sua organizzazione globale strutturata in sede Nazionale, Regionale e Provinciale; - per la proprietà di attrezzature ed impianti al servizio dellassociazione nonché insegne, striscioni, e materiali pubblicitari; - per lattività di centro studi e per lorganizzazione di corsi di formazione, convegni e congressi; - per la partecipazione a fiere e mostre compreso lallestimento degli stands.
Art. 25 Denuncia, gestione dei sinistri e obblighi relativi Ogni denuncia di sinistro, corredata di ogni documento esplicativo dellaccaduto, dovrà essere trasmessa contemporaneamente alla Società assicuratrice e alla Sede Nazionale A.N.A.C.I.. La Società assicuratrice si impegna ad inviare alla suddetta Sede A.N.A.C.I., o ad organo da essa designato, comunicazione del numero assegnato al sinistro nonché, durante la gestione della pratica, copia di ogni comunicazione, incarico o altro documento relativo al sinistro per tutto il tempo della gestione dello stesso.
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